Associazione Internazionale per lo Studio del Pensiero Esoterico e Simbolico

Statuto dell'associazione

 
Articolo 1. Denominazione, sede, durata, disciplina

L'Associazione Internazionale per lo Studio del Pensiero Esoterico e Simbolico, detta anche AISPES - senza vincoli di forma grafica o di interpunzione - è un'associazione culturale senza fini di lucro, costituita in modo conforme al Codice civile ed alle leggi in vigore. La sua sede è stabilità in Genova (GE) e potrà essere modificata dall'assemblea dell'Associazione senza rivedere questo statuto. La sua durata è illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento interno eventualmente emanato dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
 

Articolo 2. Orientamento, finalità

L'Associazione è orientata a contribuire allo sviluppo culturale, spirituale e civile degli associati, alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. Finalità dell'Associazione è incoraggiare, sostenere e promuovere studi, ricerche, iniziative e attività - in Italia e all'estero - improntate alla storia, all'antropologia della cultura e alla riflessione filosofica, nelle loro molteplici forme e articolazioni, con particolare attenzione per gli aspetti magici, esoterici e simbolici, e per quanto riguardi l'ambito del pensiero sapienziale e religioso, del sacro e delle tradizioni, anche popolari.
 

Articolo 3. Attività

L'Associazione - in Italia e all'estero -, in relazione alle sue finalità, può organizzare, promuovere, incoraggiare, assumere, svolgere, gestire, condurre, partecipare a, incaricare, sostenere, facilitare, patrocinare: progetti, incarichi, incontri, manifestazioni, spettacoli, attività e feste culturali, pubblicazioni, ricostruzioni e rievocazioni storiche, corsi, seminari, convegni, conferenze, borse di studio o di ricerca, attività scolastiche e di specializzazione o perfezionamento, e, in generale, attività e iniziative, con particolare attenzione per quelle: scientifiche, divulgative, dimostrative, ricreative, folcloristiche, pubblicistiche, multimediali, espositive, di studio e di ricerca, di confronto e scambio culturale, editoriali, promozionali, conviviali, valorizzative, formative e informative;

L'Associazione - in Italia e all'estero - può svolgere opera di sensibilizzazione, proposta, partecipazione, collaborazione, sostegno, interscambio culturale, sociale e promozionale, nei confronti di istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni democratiche.
 

Articolo 4. Associati

Il numero degli associati è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini maggiorenni, sia italiani sia stranieri, di ambo i sessi.

È uniforme la disciplina che regola il rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto a partecipare alla vita, alle attività e alle iniziative dell'Associazione, e fruire dei suoi servizi. Solo gli associati in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno corrente e, a partire dal 2012, anche per quello precedente, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea e accedere alle cariche sociali.

Ogni associato è tenuto: a fornire, veritieri e senza ritardo, i dati necessari all'attività dell'Associazione; al leale rispetto del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali; a tutelare e a non ledere il buon nome e l'onorabilità dell'Associazione; al puntuale versamento delle quote sociali.

È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 

Articolo 5. Ammissione degli associati

Per essere ammessi come associati è necessario essere presentati da due associati o da un membro del Consiglio Direttivo; la domanda di iscrizione dovrà essere redatta per scritto con le seguenti modalità:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, residenza, recapito postale se diverso dall'indirizzo di residenza, eventuale recapito telefonico e di posta elettronica;
  2. dichiarare di condividere le finalità sociali e di desiderare di impegnarsi lealmente per la loro attuazione;
  3. dichiarare volersi attenere al presente statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Il domicilio degli associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro degli associati. Qualora gli associati, all'atto dell'iscrizione, abbiano comunicato un recapito di posta elettronica, tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni per le assemblee, potranno essere inviate per posta elettronica a tale recapito; sarà responsabilità dell'associato comunicare ogni successiva variazione del recapito postale o di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda di iscrizione; l'ammissione, una volta avvenuta e comunicata, dà immediato diritto a ricevere la tessera sociale, purché siano state versate le quote sociali di spettanza.

La domanda può essere respinta per mancanza dei requisiti necessari, o per espulsione da questa od altre associazioni. Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione sarà definitiva e insindacabile.
 

Articolo 6. Recesso, decadenza, espulsione degli associati

Ogni associato, con comunicazione scritta al Presidente, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.

La qualità di associato e ogni eventuale carica sociale decade automaticamente se la quota sociale non è stata versata entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o facciano uso improprio del nome o del marchio dell'Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo. Contro tale decisione, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, l'associato può opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso, può insindacabilmente confermare l'esclusione oppure, esplicitamente o per tacito assenso, riammettere l'associato.
 

Articolo 7. Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio dei Probiviri.

Sono cariche sociali dell'Associazione:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario.

Tutte le cariche sono svolte in regime di volontariato e non sono, pertanto, soggette a compenso.
 

Articolo 8. Fondo sociale e fondo di gestione

Il fondo sociale dell'Associazione è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione;
  2. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  3. da avanzi del fondo di gestione.

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

  1. dalle quote sociali e da eventuali altre quote od oblazioni versate dagli associati;
  2. dai beni di consumo e deteriorabili.

Eventuali disavanzi del fondo di gestione potranno essere compensati con il fondo sociale.

L'associazione può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
 

Articolo 9. Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati si riunisce anche fuori dalla sede e dai locali sociali; è convocata e presieduta dal Presidente; rappresenta l'universalità degli associati; discute e delibera in conformità alla legge e a questo statuto, vincolando tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti, su tutto quanto riguardi l'organizzazione e il suo buon funzionamento, in particolare:

  1. ratifica lo statuto, i regolamenti e le loro eventuali modifiche;
  2. approva il bilancio relativo all'esercizio sociale;
  3. modifica la sede sociale e istituisce eventuali sedi operative o periferiche;
  4. ogni tre anni elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i Probiviri;
  5. revoca ogni carica sociale;
  6. impartisce direttive al Consiglio Direttivo in merito allo scopo e alle attività dell'Associazione;
  7. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
 

Articolo 10. convocazione dell'assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel corso dell'esercizio sociale, può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile per l'Associazione. Deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli associati con diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea - completo di ordine del giorno, indicazione di sede, giorno e ora dell'adunanza - deve essere comunicato agli associati almeno due settimane prima del giorno indicato, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono o, purché visibili nel mese precedente a quello dell'adunanza, con inserzione su eventuali pubblicazioni periodiche o siti internet dell'Associazione.
 

Articolo 11. Validità dell'assemblea

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. È ammessa la delega scritta a favore di un altro associato; nessun associato può ricevere più di cinque deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza, per alzata di mano o a scrutinio segreto; le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza personale o attraverso delega di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti aventi diritto di voto.
 

Articolo 12. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di tredici Consiglieri eletti fra gli associati aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica; gli organi direttivi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità, ed il Segretario, e fissa le eventuali responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti, tali nomine saranno sottoposte a ratifica da parte della prima Assemblea, e comunque hanno la stessa scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo nominati direttamente dall'Assemblea. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite; potranno essere rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento dell'associazione e decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all'assemblea e al presidente; in particolare:

  1. decide l'entità e la destinazione delle quote sociali;
  2. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  4. redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  5. redige ed approva annualmente un rendiconto economico e morale;
  6. compila progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
  7. delibera sulla stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
  8. formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  9. delibera se accettare o respingere le domande di ammissione e in merito all'espulsione degli associati;
  10. favorisce la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro, da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di apposita e motivata delibera, può assumere dipendenti od avvalersi dell'opera di professionisti, associati o non, o stabilire un compenso per l'attività prestata dagli associati, qualora quest'ultima si configuri come rilevante e la richiesta gratuità risulti di eccessiva onerosità per il singolo associato. In mancanza di tale delibera, gli associati che accettino qualunque carica o mansione, o svolgano qualunque attività a favore dell'Associazione, nessuna remunerazione potranno pretendere.
 

Articolo 13. Convocazione del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno in seguito a convocazione inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono. La convocazione può essere autonomamente decisa dal Presidente o chiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può assumere decisioni anche su consultazione individuale avvenuta tramite posta elettronica o posta ordinaria o fax o telefono quando tutti i consiglieri siano stati consultati.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti i consorziati.

Non è ammessa la delega; in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
 

Articolo 14. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, alla pubblica amministrazione e in giudizio, e sottoscrive tutti gli atti che impegnano l'Associazione.

Convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume ogni decisione e iniziativa non espressamente riservata agli organi o altre cariche sociali.

Ha autonoma capacità di spesa fino alla somma massima deliberata dal Consiglio Direttivo, e fissata inizialmente in 500,00 Euro, con rendicontazione al Consiglio Direttivo stesso.
 

Articolo 15. Quote sociali

Le quote sociali sono costituite dalla quota di iscrizione, da pagarsi una sola volta, e dalla quota associativa annuale, nonché eventualmente da contributi specifici per l'ammissione a gruppi od eventi di particolare approfondimento, il tutto secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
 

Articolo 16. Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati con diritto di voto che non fanno parte del Consiglio Direttivo e non rivestono altre cariche.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili e mantengono la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall'Assemblea, o qualora assumano altre cariche sociali; possono decadere anche per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall'Associazione. In tutti questi casi subentrano i primi associati votati ma non eletti, che restano in carica fino alla scadenza triennale del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che ha il compito di convocare in caso di necessità il Collegio stesso; le decisioni sono prese a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente ha la prevalenza.

I Probiviri rispondono all'assemblea; possono controllare i conti dell'Associazione sotto il criterio della regolarità contabile, gli atti e i verbali dell'Associazione sotto il criterio della regolarità formale e della correttezza giuridica nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.

Accolgono i ricorsi degli associati esclusi e decidono insindacabilmente sulla loro riammissione.

Hanno il potere di dirimere ogni eventuale vertenza fra gli associati e l'Associazione, e la loro decisione non è sindacabile né appellabile.
 

Articolo 17. Sciogliemento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i poteri; il fondo sociale e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra Associazione od ente senza fini di lucro con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito qualora ne ricorrano gli estremi l'organismo di controllo di cui l'articolo 3, comma 190 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, gli associati non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti sul fondo sociale.
 

Articolo 18. Norma finale

Per quanto non regolato da questo statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.